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                            LEGGE REGIONALE 22/07/1996, N. 025
Disciplina dell'agriturismo.
da Art. 1 ad Art. 27


Note:
1. Integrata la disciplina da art. 94, comma 1, L.R. 13/1998
2. Articolo 17 bis aggiunto da art. 7, comma 12, L.R. 13/2002

Art. 1

(Finalita')
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di:
a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo- pastorali ed acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali;
b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;
c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;
d) offrire nuove e diversificate opportunita' di impiego del tempo libero in ambiente rurale;
e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo- pastorali e di acquacoltura di attivita' economiche integrate con quelle agricole;
f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;
g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.


Art. 2

(Definizioni)
1. Per attivita' agrituristiche s'intendono le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura, che devono comunque rimanere principali.
1 bis. L’imprenditore ittico e’ equiparato all’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l’attivita’ ittituristica e’ assimilata a quella agrituristica in armonia con l’articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l’attivita’ agrituristica si applica anche all’attivita’ ittituristica, e i riferimenti all’attivita’ agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all’attivita’ e ai prodotti della pesca.
2. Il carattere di principalita' dell'attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attivita' dell'azienda agricola ed il tempo-lavoro impiegato nell'attivita' agricola e' superiore a quello impiegato nell'attivita' agrituristica.
3. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'85 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli od associati della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreche' di provenienza regionale, nonche' dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:
a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;
b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 2, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attivita' dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE ad una altitudine superiore ai 300 m/s.l.m., nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;
b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia nonche’ alle aziende ittituristiche.
4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 – Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificita’ riconosciuta dall’Amministrazione regionale.
5. Lo svolgimento di attivita' agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
6. Rientrano nell'attivita' agrituristica:
a) l'ospitalita' per soggiorno, in appositi locali aziendali a cio' adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;
d) l'organizzazione di attivita' ricreative di tipo sportivo e culturale, nonche' di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;
e) l’organizzazione di attivita’ escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola se svolta nei locali adibiti all'attivita' agrituristica;
g) l' organizzazione dell' attivita' agrituristico- venatoria che verra' regolamentata con la legge regionale di adeguamento ai principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se collegata all'attivita' di cui alle lettere a) e b);
g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.
6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all’ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell’assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorita’ i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio puo’ essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove e’ insediata la sede legale dell’azienda.
7. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.
7 bis. Si considerano altresi’ di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.
8. L'attivita' di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

Note:
1. Sostituite parole al comma 1 da art. 85, comma 1, L.R. 13/1998
2. Aggiunte parole al comma 3 da art. 85, comma 2, L.R. 13/1998
3. Aggiunte parole al comma 4 da art. 85, comma 3, L.R. 13/1998
4. Aggiunto il comma 1 bis da art. 7, comma 3, L.R. 13/2002
5. Aggiunte parole al comma 4 da art. 7, comma 4, L.R. 13/2002
6. Aggiunto il comma 4 bis da art. 7, comma 5, L.R. 13/2002
7. Aggiunto il comma 7 bis da art. 7, comma 6, L.R. 13/2002
8. Aggiunte parole al comma 6 da art. 8, comma 1, L.R. 18/2004
9. Sostituite parole al comma 6 da art. 8, comma 1, L.R. 18/2004
10. Aggiunto il comma 6 bis da art. 8, comma 1, L.R. 18/2004

Art. 3

(Esercizio dell'agriturismo)
1. Per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche puo' essere impiegato esclusivamente personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonche' personale dipendente normalmente impiegato nell'attivita' di conduzione del fondo.
2. L'attivita' di somministrazione effettuata con contratto di associazione in partecipazione non puo' essere considerata agriturismo e resta assoggettata alla normativa nazionale.
3. L'imprenditore agricolo non puo' esercitare l'attivita' agrituristica di ristorazione in piu' di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 esprime, entro 60 giorni, parere al Sindaco per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attivita' agrituristica anche in piu' di due sedi nella stessa provincia.

Note:
1. Sostituite parole al comma 3 da art. 86, comma 1, L.R. 13/1998
2. Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L.R. 13/1998

Art. 4

(Edifici destinati all'agriturismo)
1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo, nonche' locali o edifici rurali siti in zone residenziali e utilizzati direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attivita' agricola.
2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attivita' agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.
3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attivita' agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione l'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attivita' stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.


Art. 5

(Regolamento regionale)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, e' approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.
2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico- sanitario, criteri e modalita' per la classificazione delle aziende agrituristiche nonche' ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore all’agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, e’ approvato il regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l’attivita’ agrituristica e quella ittituristica e di pescaturismo, alla luce della presente legge e del decreto legislativo 226/2001.

Note:
1. Aggiunto il comma 2 bis da art. 7, comma 7, L.R. 13/2002

Art. 6

(Norme igienico-sanitarie)
1. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.
4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalita' vengono equiparati ai rifugi escursionistici.


Art. 7

(Elenco degli operatori agrituristici)
1. E' istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9.
3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonche' gli organismi associativi con finalita' economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.
4. L'iscrizione nell'elenco e' negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Note:
1. Sostituite parole al comma 1 da art. 87, comma 1, L.R. 13/1998
2. Integrata la disciplina da art. 95, comma 1, L.R. 13/1998

Art. 8

(Iscrizione e cancellazione nell'elenco)
1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell' azienda e dell'attivita' che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell' articolo 2, nonche' dell' attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco.
1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e societa’ semplici e’ sufficiente che l’attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell’impresa familiare, di cui all’articolo 230 bis del codice civile.
2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.
4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.
5. La cancellazione dall' elenco e' disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi:
a) cessazione dell'attivita' agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del sindaco del Comune;
b) mancata richiesta di autorizzazione comunale entro tre anni dalla data di iscrizione nell'elenco;
c) mancato accoglimento motivato della domanda di autorizzazione comunale o revoca della medesima;
d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;
e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1.
6.
( ABROGATO )
7.
( ABROGATO )

Note:
1. Sostituite parole al comma 1 da art. 88, comma 1, L.R. 13/1998
2. Sostituito il comma 4 da art. 88, comma 2, L.R. 13/1998
3. Sostituite parole al comma 5 da art. 88, comma 3, L.R. 13/1998
4. Abrogato il comma 6 da art. 88, comma 4, L.R. 13/1998
5. Abrogato il comma 7 da art. 88, comma 4, L.R. 13/1998
6. Sostituito il comma 3 da art. 6, comma 27, L.R. 2/2000
7. Aggiunto il comma 1 bis da art. 7, comma 8, L.R. 13/2002

Art. 9

(Autorizzazione comunale)
1. Il sindaco del Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attivita' agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 730/1985, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' stessa, fissandone limiti e modalita'.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) descrizione dettagliata delle attivita' per le quali si chiede l'autorizzazione, delle caratteristiche dell'azienda, del personale utilizzato, degli edifici e delle aree da utilizzare a fini agrituristici, della capacita' ricettiva e dei periodi di esercizio dell'attivita';
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' riguardante l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del RD 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
d) (ABROGATA);
e) autorizzazione del proprietario all' utilizzazione degli immobili per attivita' agrituristica, o copia del contratto di affittanza o altro titolo idoneo, qualora la domanda venga presentata dal conduttore non proprietario.
3. Il sindaco provvede sulle domande entro 60 giorni dalla loro presentazione. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 7, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo e all'ERSA.
4. L'autorizzazione e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
5 bis. Nel caso di subentro di uno o piu' eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale puo' essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a).

Note:
1. Aggiunto il comma 5 bis da art. 89, comma 1, L.R. 13/1998
2. Soppresse implicitamente parole al comma 2 da art. 3, comma 1, L.R. 21/2005

Art. 10

(Obblighi degli operatori agrituristici)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attivita' agrituristiche deve:
a) condurre l'attivita' agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, l'autorizzazione sanitaria nonche' il marchio agrituristico regionale;
c) comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo i prezzi praticati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284;
d) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione comunale;
e) tenere un registro contenente le generalita' degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza ed osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del RD 773/1931;
f) comunicare al sindaco ed alla competente ASS, entro 30 giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attivita' agrituristica.


Art. 11

(Vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l'attivita' agrituristica sia svolta in conformita' alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell'elenco, entro un anno dall'inizio dell'attivita' agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 5.
3. I titolari dell'azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonche' esibire documenti e registri.
4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale e' inviata al titolare dell'azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all'articolo 7.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, al sindaco compete la vigilanza sul corretto utilizzo dell'autorizzazione, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attivita' agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

Note:
1. Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L.R. 13/1998
2. Integrata la disciplina da art. 19, comma 1, L.R. 21/2000

Art. 12

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)
1. L’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attivita’ agrituristica e’ sospesa dal Sindaco, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell’articolo 10.
2. L'autorizzazione e' revocata dal sindaco qualora l'operatore agrituristico:
a) non abbia iniziato l'attivita' entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attivita' stessa ovvero abbia sospeso l'attivita' da almeno un anno;
b) sia stato cancellato dall'elenco;
c) abbia subito nel corso dell' anno solare due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, ad eccezione di quello previsto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo, per il quale l'autorizzazione e' revocata dopo la terza infrazione;
c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;
d) si verifichino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 730/1985.
3. I provvedimenti motivati di sospensione e di revoca sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, all'ERSA ed alla commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 7.
4. Il provvedimento di sospensione e' definitivo; avverso il provvedimento di revoca l'operatore agrituristico puo' presentare ricorso entro trenta giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale decide con provvedimento definitivo entro i successivi sessanta giorni.

Note:
1. Sostituito il comma 1 da art. 7, comma 9, L.R. 13/2002
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 7, comma 10, L.R. 13/2002

Art. 13

(Formazione professionale)
1. L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.

Note:
1. Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L.R. 13/1998

Art. 14

(Sanzioni)
1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, eserciti l'attivita' agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni e alla immediata cessazione dell'attivita' oppure dell'utilizzo della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 300.000.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di lire 100.000, 300.000 e 500.000 rispettivamente per la prima, la seconda e la terza infrazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1. Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L.R. 13/1998

Art. 15

(Servizi e promozione per l'agriturismo)
1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalita':
a) presentazione, promozione e informazione unitaria dell'offerta regionale agrituristica in campo regionale, nazionale ed estero;
b) creazione di una banca dati della realta' agrituristica regionale;
c) coordinamento della segnaletica agrituristica;
d) creazione e promozione di itinerari agrituristici comprendenti anche testimonianze della civilta' contadina regionale.
2. L'Amministrazione regionale, per le finalita' di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, promuove la costituzione e puo' finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche piu' rappresentative a livello regionale.

Note:
1. Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2. Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L.R. 13/1998
3. Il comunicato della Giunta regionale sull' insussistenza degli obblighi di verifica della compatibilita' al diritto comunitario relativamente al presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.

Art. 16

(Contributi ai Comuni, alle Comunita' montane ed alle
Province)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunita' montane ed alle Province contributi in conto capitale, sino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civilta' contadina regionale.

Note:
1. Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L.R. 13/1998

Art. 17

(Incentivi agli operatori agrituristici)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere incentivi agli operatori agrituristici per i seguenti scopi:
a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti da destinare all'attivita' agrituristica;
b) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili di cui alla lettera a);
c) l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
d) la realizzazione di impianti idrici, igienico- sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per le finalita' di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'allestimento di piccoli impianti per attivita' ricreative, sportive e culturali;
f) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;
g) interventi relativi all' abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;
h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attivita' agrituristica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi in conformita’ alla regola concernente gli aiuti <<de minimis>> nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273 (CEE) del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale od equivalenti contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare.

Note:
1. Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2. Sostituite parole al comma 1 da art. 90, comma 1, L.R. 13/1998
3. Abrogate parole al comma 2 da art. 90, comma 2, L.R. 13/1998
4. Aggiunte parole al comma 2 da art. 90, comma 3, L.R. 13/1998
5. Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.
6. Sostituito il comma 2 da art. 7, comma 11, L.R. 13/2002

Art. 17 bis

(Norma transitoria)
1. Alle domande di contributo o di mutuo presentate in regime di aiuto "de minimis" ai sensi dell’articolo 17 in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13, continuano ad applicarsi i criteri recati dalla normativa e dagli atti amministrativi previgenti.
2. Le domande di contributo o di mutuo presentate ai sensi dell’articolo 17 al di fuori del regime di aiuto "de minimis" in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13, sono istruibili in base alle disposizioni di quest’ultima.

Note:
1. Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L.R. 13/2002

Art. 18

(Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi)
1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17, sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e l'Unione nazionale Comuni, Comunita' ed Enti montani (UNCEM).


Art. 19

(Vincolo di destinazione)
1. L'attivita' agrituristica negli immobili oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, anche dagli aventi causa del titolare dell'autorizzazione, per almeno dieci anni a decorrere dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilita' dei locali, se posteriore, pena la revoca dei contributi erogati.
2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione comunale a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico ed alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.


Art. 20

(Riserva di denominazione)
1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo e' riservato a coloro ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 e deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale e' pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.


Art. 21

( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall’art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 22
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L.R. 8/2004

Art. 23

(Preclusione all'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attivita' agrituristica sia precluso all'esercizio dell'attivita' venatoria con le modalita' che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/1992.


Art. 24

(Norme finali e transitorie)
1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale.
2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2.
3. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, qualora gia' in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/1989, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.

Note:
1. Abrogate parole al comma 2 da art. 91, comma 1, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 2 bis da art. 91, comma 2, L.R. 13/1998
3. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 91, comma 3, L.R. 13/1998

Art. 25

(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
b) legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;
c) legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

Note:
1. Sostituito il comma 2 da art. 92, comma 1, L.R. 13/1998

Art. 26

(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni l996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attivita' dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attivita' dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attivita' dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalita' previste dall'articolo 15, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 67l6 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione << Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche piu' rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.
12. Per le finalita' previste dall'articolo 16 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunita' montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civilta' contadina regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
14. Per le finalita' previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attivita' agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attivita' agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonche' per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attivita' agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
16. Per le finalita' previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, e' autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
17. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione << Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attivita' agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attivita' agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonche' per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attivita' agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni medesimi.
19. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.875 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).


Art. 27

(Efficacia degli articoli 15 e 17)
1. Gli effetti degli articoli 15 e 17 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione della Comunita' europea.

Note:
1. Abrogate parole al comma 1 da art. 93, comma 1, L.R. 13/1998

 
 

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